Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest

ConsorzioCSBNOtizieLe ScolasticheDocumentazioneAttivita'

C.D.A.
Assemblea C.Commisione
Regolamenti
I Bilanci
Commissione Tec.

TITOLO I


Articolo 1
Denominazione e scopi

1. E' costituito il Consorzio: "Sistema bibliotecario Nord-Ovest". Il Consorzio promuove l'innovazione e fornisce servizi di supporto nel quadro della cooperazione bibliotecaria intercomunale.


2. Il Consorzio si situa nell'ambito dell'organizzazione, degli indirizzi e della programmazione bibliotecaria regionale, alla cui realizzazione concorre, di concerto con le linee programmatiche della Provincia di Milano e gli Enti aderenti.


3. Il Consorzio ha come scopi diretti legati alla specificità bibliotecaria:

a) il coordinamento e la gestione dei programmi informatici e telematici;
b) il coordinamento degli acquisti del materiale documentario, cartaceo, informatico e audiovisivo anche attraverso forme di acquisto centralizzate;
c) la formazione dei cataloghi collettivi e la predisposizione di sistemi informativi coordi-nati;
d) l'eventuale acquisizione e la gestione di un fondo comune documentario e librario del sistema;
e) l'organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario;
f ) la consulenza biblioteconomica e l'informazione bibliografica;
g) la promozione e il coordinamento delle attività di diffusione della lettura e dell'in-formazione;
h) il rilevamento periodico dei dati statistici
per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell'utenza;

4. Sulla base degli indirizzi programmatici dell'Assemblea il Consorzio persegue anche i seguenti scopi:

a) la fornitura di ogni altro servizio di gestione, supporto e consulenza che venisse richiesto dagli Enti consorziati;
b) vendita di beni e servizi agli Enti consorziati;
c) la formazione e l'aggiornamento professionale;

5. Il Consorzio può svolgere le attività di cui al comma 3 e 4 anche a favore di enti e privati non aderenti dietro pagamento dei relativi costi.


Articolo 2
Enti consorziati

1. Fanno parte del Consorzio gli Enti sottoscrittori della convenzione di cui all'Allegato A, nonché quelli che aderiranno successivamente, approvando il presente Statuto e la convenzione allegata.

2. Gli Enti locali sono ammessi al Consorzio previa deliberazione dell'assemblea consortile.

Articolo 3
Durata e sede del Consorzio

1. Il Consorzio ha la propria sede legale in Novate Milanese, presso il Comune di Novate Milanese.

2. La sua durata viene determinata in 10 anni, termine che potrà essere prorogato alla sua scadenza sempre che permanga la validità degli scopi per i quali è stato costituito.


Articolo 4
Uffici e personale

1. Il Consorzio ha propri servizi amministrativi, finanziari ed organizzativi per il funzio-namento dei quali si può avvalere:

a) di personale proprio;
b) di personale a prestazione professionale.
c) di personale dei Comuni consorziati.

.
2. Il Consorzio può inoltre fare ricorso a collaborazioni esterne e, per posti dirigenziali e di responsabilità, procedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, con contratto di diritto pubblico o privato.

Articolo 5
Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione degli Enti consorziati sono determinate - secondo le mo-dalità ed i coefficienti di valore previsti nella convenzione di cui all'Allegato A - dai seguenti dati:

a) una quota annua obbligatoria;
b) un contributo aggiuntivo facoltativo;

2. I contributi di cui al comma precedente possono essere riscossi anche con l'emissione di appositi ruoli.


Articolo 6
Finanziamenti diversi

1. Gli Enti consorziati erogano, secondo le modalità previste nella convenzione, finan-ziamenti variabili in relazione ai servizi erogati dal Consorzio o destinati all'attuazione di particolari servizi ed interventi. Tali finanziamenti non entrano nel computo delle quote di partecipazione ai fini della determinazione del grado di responsabilità spettante ai singoli componenti dell'assemblea consortile.

2. Il Consorzio può accettare da soggetti pubblici o privati, a seguito di deliberazione, donazioni o finanziamenti a favore delle attività consortili.

Articolo 7
Informazione e partecipazione

1. Il Consorzio favorisce l'informazione e promuove la partecipazione degli Enti consor-ziati circa la programmazione e la definizione delle proprie attività facendo ricorso agli strumenti più idonei per raggiungere tale obiettivo.

Articolo 8
Collaborazioni con le altre istituzioni

1. Il Consorzio è aperto alla partecipazione di ogni altra biblioteca, archivio storico e nucleo documentario, pubblico o privato, operante sul territorio.

2. Al fine di attuare l'integrazione delle risorse bibliotecarie, tecniche e documentarie, nonché per favorire la cooperazione nella erogazione dei servizi, il Consorzio può sti-pulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO II - ORGANI


Articolo 9
Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea;
b) il consiglio d'amministrazione;
c) il presidente del consiglio d'amministrazione;
d) il direttore.


Articolo 10
Durata in carica

1. Gli organi del Consorzio di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 9 durano in carica cinque anni; il quinquennio decorre dalla data della prima riunione del consiglio d'amministrazione.

Articolo 11
Assemblea del Consorzio

1. L'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del legale rappresentante o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alle quote di partecipazione, fissate all'art. 5.

2. L'assemblea è valida con la presenza di almeno 2/3 dei rappresentanti degli Enti con-sorziati, comunque portatori di almeno il 51% del totale delle quote di partecipazione. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote presenti.

3. L'assemblea elegge nel proprio seno il presidente dell'assemblea, cui è affidato il compito di convocare l'assemblea stessa, di stabilire, sentito il presidente del consiglio di amministrazione, l'ordine del giorno e di coordinarne i lavori. Per assenze temporanee del Presidente, ne svolge le funzioni il vice-presidente. In caso di vacanza del presidente l'assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune sede legale del Consorzio o, in sua vece, dal Sindaco più anziano.

4. Il presidente è tenuto a riunire l'assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, su richiesta del consiglio d'amministrazione o quando lo richiedano rappresentanti por-tatori, nel complesso, di almeno ¼ del totale delle quote di partecipazione e almeno ¼ dei Comuni aderenti

5. L'assemblea organizza i propri lavori adottando apposito regolamento.

6. Ai componenti dell'assemblea si applicano le norme legislative in materia di aspetta-tive, permessi ed indennità degli amministratori locali, se ed in quanto compatibili.

Articolo 12
Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione è composto dal presidente, dal vice-presidente e da 7 c consiglieri, scelti al di fuori dell'assemblea, fra coloro che abbiano i requisiti per l'ele-zione a consigliere comunale o provinciale ed in possesso di comprovata esperienza amministrativa, documentata da apposito curriculum.

2. Il consiglio d'amministrazione è eletto dall'assemblea sulla base di un documento di indirizzo, contenente la lista dei candidati alle cariche di presidente, Vice-presidente e consigliere.

3. L'elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta del totale delle quote di partecipazione assegnate di cui al precedente articolo 5.

4. Il consiglio d'amministrazione è presieduto dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente.

5. Le sue adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.

6. Il presidente ed i singoli componenti del consiglio di amministrazione, possono essere revocati e sostituiti su proposta motivata dal presidente dell'assemblea consortile o da delegati rappresentanti 1/3 delle quote.

Articolo 13
Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L'assemblea oltre ad approvare gli atti fondamentali del consiglio di amministrazione ha competenza rispetto ai seguenti atti:

a. i programmi pluriennali e annuali di attività ed il piano dei servizi di natura economica;
b. l'adesione di nuovi enti al Consorzio;
c. l'elezione del consiglio d'amministrazione;
d. la surroga di singoli componenti del consiglio d'amministrazione decaduti per qualsiasi motivo o revocati ai sensi del comma 6 art. 12;
e. la nomina del collegio dei revisori dei conti, nonché l'eventuale sua revoca;
f. la determinazione della indennità di carica degli amministratori e di presenza dei componenti dell'assemblea e del trattamento economico dei revisori dei conti;
g. l'approvazione di convenzioni anche a carattere oneroso, di durata pluriennale;
h. le proposte sulle modificazioni dello Statuto;
i. la partecipazione ad enti e società;
l. i conti consuntivi;
m. la contrazione di mutui.
n. i regolamenti dell'Ente;

Articolo 14
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione è organo esecutivo dell'assemblea e ad essa risponde della sua attività in esecuzione del mandato programmatico da essa ricevuto al mo-mento dell'elezione.

2. Il consiglio di amministrazione cura l'istruttoria e sottopone all'approvazione dell'assemblea consortile:

- i programmi annuali e pluriennali;
- i conti consuntivi;
- la contrazione di mutui.

3. Il consiglio d'amministrazione in particolare:

a) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
b) assume il direttore;
c) conferisce incarichi e consulenze per assicurare il buon andamento delle attività consortili;
d) approva le convenzioni di carattere oneroso di durata annuale;
e) richiede le anticipazioni di cassa;
f) definisce il piano annuale delle assunzioni, il regolamento di organizzazione, le norme di accesso agli impieghi.

Articolo 15
Attribuzioni del Presidente

1. Il presidente è organo di coordinamento delle attività consortili. Egli rappresenta l'Ente in ogni sua manifestazione esterna, con potestà di specifica delega.

2. Il presidente, in particolare:

a) convoca e presiede il consiglio d'amministrazione;
b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio d'amministrazione;
c) vigila sull'andamento del Consorzio e sull'operato del direttore;
d) esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio di amministrazione;

3. In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal vice-presidente.

Articolo 16
Attribuzioni del Direttore

1. Il direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio ed in particolare:

a) ha la responsabilità del funzionamento dei servizi, in relazione alla loro efficienza, alla correttezza amministrativa ed agli obiettivi dell'Ente;
b) sulla base della programmazione definita dal consiglio d'amministrazione assume e dirige il personale ed adotta i provvedimenti disciplinari;
c) assiste gli organi istituzionali del Consorzio e formula proposte al consiglio d'amministrazione nell'ambito delle proprie competenze, partecipando alle riunioni di quest'ultimo;
d) sottopone al consiglio d'amministrazione lo schema del piano delle attività, dei programmi annuali e pluriennali e del conto consuntivo;
e) esegue le deliberazioni del consiglio d'amministrazione, anche con atti che impe-gnino l'amministrazione verso l'esterno;
f) sottoscrive i contratti e stipula le convenzioni;
g) presiede le commissioni di gare di concorso;
h) dispone per gli acquisti e per le forniture indispensabili al funzionamento dell'Ente, in conformità alle indicazioni generali del consiglio di amministrazione, dandone pe-riodica comunicazione allo stesso;
i) firma, gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso;
l) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai Regolamenti dell'Ente.
m) ha la rappresentanza legale dell'Ente.

TITOLO III - PARERI TECNICI E CONTROLLI


Articolo 17
Commissione tecnica

1. Per la programmazione e la verifica delle proprie attività il Consorzio si avvale di una Commissione tecnica composta dal direttore del Consorzio e dai responsabili dei servizi biblioteca degli Enti aderenti al Consorzio.

2. Spetta alla Commissione esprimere pareri in merito a:

a) la programmazione annuale e pluriennale delle attività e la contestuale verifica;
b) i programmi di aggiornamento e di approfondimento professionale per i Bibliotecari operanti nell'ambito del Consorzio;
c) studi e modalità per l'attivazione di nuovi servizi e per il miglioramento di quelli esistenti, rientranti nelle finalità dell'Ente.

3. La convocazione della Commissione tecnica avviene:

- per iniziativa del direttore;
- in seguito alla presentazione di una richiesta scritta da parte di almeno 1/5 dei suoi componenti. In tal caso la Commissione si riunisce entro i successivi 20 (venti) giorni.

4. La Commissione tecnica adotta un regolamento per il proprio funzionamento che dovrà essere approvato dall'assemblea consortile.

Articolo 18
Collegio dei Revisori dei conti

1. La gestione economico finanziaria del Consorzio è sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori dei conti, costituito sulla base della normativa vigente.

2. Il collegio dei revisori, nominato dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il collegio non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e dello Statuto, all'incarico.


TITOLO IV - NORME GENERALI E FINALI


Articolo 19
Facoltà di recesso

Gli Enti consorziati che intendano recedere dal Consorzio anzitempo devono :

a) dare il preavviso di almeno 1 anno mediante atto del consiglio Comunale indirizzato all'assemblea consortile;
b) previamente regolarizzare la propria partecipazione finanziaria sia mediante estin-zione anticipata della eventuale quota parte degli oneri di investimento a proprio carico sia mediante il pagamento di 2 annualità della quota di partecipazione di cui all'art.5.

Articolo 20
Trasferimento del patrimonio

1. Il capitale di dotazione del consorzio è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi assegnati dai Comuni all'atto dell'adesione del Consorzio stesso.

2. Alla cessazione o in caso di scioglimento anticipato del Consorzio, il patrimonio è ri-partito tra gli Enti consorziati in proporzione ai conferimenti effettuati per la realizza-zione degli investimenti, affidandone l'incarico ad un liquidatore.

Articolo 21
Particolari obblighi dei consorziati

Gli Enti consorziati si impegnano a non istituire e gestire in proprio o tramite terzi i servizi e le attività svolte dal Consorzio di cui all'articolo 1 comma 3.

Articolo 22
Modifiche

Le modifiche del presente Statuto sono approvate dai Consigli degli Enti consorziati:
- su eventuale proposta dell'assemblea consortile;
- su eventuale proposta di uno o più Enti consorziati, acquisito il parere dell'assemblea.

Articolo 23
Richiamo alle leggi

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa riferimento alla norma-tiva vigente.


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